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DL Semplificazioni, i punti più importanti sulle energie rinnovabili

È finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che definisce tempi e campi di applicazione di molti punti del PNRR. Le disposizioni urgenti per lo sviluppo di tantissimi aspetti economici e sociali permettono di avere una visione più chiara delle modifiche e del balzo in avanti che l’Italia sta cercando di compiere.


In materia di fonti rinnovabili è stato modificato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a cui si aggiunge un nuovo comma che recita: “Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3- bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.


Allo stesso decreto si aggiunge anche l’articolo 22-bis, che afferma come “L’istallazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”. Inoltre, “...Se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione degli impianti il relativo progetto è deve essere preceduta da apposita comunicazione previamente comunicato alla competente soprintendenza”, che avrà trenta giorni di tempo per motivare un possibile diniego alla costruzione degli impianti.


In tema di Comunità Energetiche Rinnovabili, nella bozza si legge: “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica”. Inoltre, “Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto”.


Per quanto riguarda l’accesso agli incentivi, si legge come “Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria [...] possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW”. L’energia qui prodotta rimane nella disponibilità delle stesse CER.


Per quanto riguarda gli impianti Agrivoltaici, nel decreto si legge come “Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 [...] sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli”. Per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono invece le seguenti condizioni:


a) I pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;


b) Le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).


Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28


I soggetti pubblici possono concedere a terzi le superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) Gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.”


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