Grandi novità dal Ministero dell’Ambiente: è online la consultazione pubblica sullo schema di decreto relativo all’attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi (di cui all’articolo 8 del dlgs 199/2021) per la condivisione dell’energia tramite comunità energetiche e sistemi di autoconsumo, incentivando impianti di potenza fino a 1 MW. Scopo del documento è quello di condividere le logiche alla base dello schema di decreto, raccogliendo così osservazioni e spunti per la definizione delle agevolazioni stesse. Lo schema individua chiaramente i criteri e le modalità di ottenimento degli incentivi: spiega inoltre quali saranno le logiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.
Lo schema di legge riguarda prima di tutto gli impianti da fonti rinnovabili ammessi all’incentivo, in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto. Ciò significa che tutti gli impianti i cui lavori siano già stati avviati risultano esclusi dagli incentivi stabiliti con il decreto in consultazione: solo quelli successivi al decreto stesso saranno potenzialmente incentivabili. Gli impianti ammissibili saranno:
1. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sono i sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021)
2. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente (ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021)
3. Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali (ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021)
Per quanto riguarda i requisiti, quelli da rispettare saranno i seguenti:
1. potenza nominale massima del singolo impianto non superiore a 1 MW;
2. lavori di realizzazione ed esercizio impianti successiva alla pubblicazione del decreto;
3. configurazioni nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in interazione con il sistema energetico secondo le modalità di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
4. impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla rete tramite punti facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
5. impianti con requisiti prestazionali e di tutela ambientale conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
L’applicazione di queste restrizioni alla realizzazione delle CER potrebbe sembrare una controtendenza: in realtà è un tentativo di disincentivare la creazione di Comunità Energetiche non correttamente dimensionate, in cui i livelli di condivisione sono minimi e gli attori coinvolti non sono partecipativi al suo corretto funzionamento. L’idea è quella di stimolare la creazione di CER che abbiano una gestione effettivamente equa e solidale degli incentivi premianti: restiamo in attesa della pubblicazione del decreto per verificare come, concretamente, si definiranno i programmi di finanziamento che dovrebbero sbloccare lo stallo della condivisione di energia.
コメント